INFORMAZIONI sul TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO
per le versioni in SPAGNOLO, INGLESE e ARABO vedi il link:
https://artaudpisa.noblogs.org/post/2016/05/26/informazioni-sul-trattamento-sanitario-obbligatorio/
INFORMAZIONI
SUL TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio)
La legge 180/78 è la normativa che regola in Italia i trattamenti sanitari. La
legge 180/78 sancisce che i trattamenti sanitari sono, in generale, volontari.
Ma stabilisce anche dei casi in cui il
ricovero venga eseguito coattivamente e contro la volontà dell’individuo: è il
caso del T.S.O. eseguibile all’interno del reparto psichiatrico di un qualunque
Ospedale generale civile; SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura)
Il trattamento sanitario obbligatorio ha durata di 7 giorni, e per essere
disposto necessita di una serie di passaggi stabiliti per legge. Esso deve
essere disposto dal Sindaco del comune di residenza su proposta di un medico e
convalidato da uno psichiatra operante nella struttura pubblica.
Dopo aver firmato la richiesta di T.S.O. il sindaco deve inviare il
provvedimento e le certificazioni mediche al Giudice Tutelare operante sul
territorio. Il giudice, che ha un compito di vigilanza sui trattamenti, può
entro 48 ore convalidare o meno il provvedimento. Lo stesso procedimento deve
essere seguito nel caso in cui il T.S.O. venga rinnovato.
Il T.S.O. può essere eseguito solo se sussistono queste tre condizioni:
1. L’individuo presenta alterazioni psichiche tali da necessitare interventi
terapeutici urgenti;
2. L’individuo rifiuta l’interventi terapeutici;
3.L’individuo non può essere assistito in altro modo rispetto al ricovero
ospedaliero.
Il T.S.O. decade anche qualora o i medici o il Sindaco o il Giudice Tutelare, nei loro documenti abbiano omesso di specificare le motivazioni che hanno reso necessario il ricorso al ricovero coatto.
Se il provvedimento di T.S.O. è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza, ne va data comunicazione al sindaco di quest’ultimo comune. Se il provvedimento è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero degli Interni e al consolato competente, tramite il prefetto.
I DIRITTI CHE ABBIAMO in CASO di TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO
1. abbiamo diritto alla notifica del provvedimento di TSO. In assenza di questa notifica nessuno può obbligarci a seguirlo o ad assumere terapie (esclusi i casi di comportamenti penalmente rilevanti e i casi in cui si ravvisano gli estremi dello stato di necessità).
2. abbiamo diritto di presentare ricorso avverso al TSO al Sindaco che lo ha disposto. Questo ricorso può essere proposto anche da chi ne ha interesse (familiari, amici, associazioni ecc..). Per ridurre i tempi conviene inviarne copia al Giudice Tutelare, specie se il ricorso parte entro le prime 48 ore dal ricovero (quando presumibilmente lo stesso non ha ancora convalidato il
provvedimento).
3. abbiamo diritto di avanzare richiesta di revoca al Tribunale, chiedendo la sospensione immediata
del TSO e delegando, se vogliamo, una persona di nostra fiducia a rappresentarci al processo.
4. abbiamo diritto di scegliere, ove possibile, il reparto presso cui essere ricoverati.
5. abbiamo diritto di conoscere le terapie che ci vengono somministrate e di poter scegliere fra
una serie di alternative.
6. abbiamo diritto di comunicare con chi riteniamo opportuno e di ricevere visite nell’orario stabilito dalla struttura ospedaliera.
7. abbiamo diritto di essere rispettati nella nostra dignità psichica e fisica. Anche se sottoposti a TSO nessuna contenzione fisica e meccanica può esserci applicata, se non in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario alla somministrazione della terapia e in accordo alle linee guida dell’Ospedale. Gli atti di contenzione di natura punitiva sono reati penalmente perseguibili.
8. abbiamo diritto di dettare nella nostra cartella clinica ogni informazione riguardante il nostro
stato di salute e i trattamenti che riceviamo.
9. abbiamo diritto di conoscere i nomi e la qualifica degli operatori del reparto (essi devono
indossare cartellini di riconoscimento).